Il contratto a tempo determinato del dirigente, pur essendo riconducibile in linea generale all’alveo dei contratti a termine, se ne discosta per quanto riguarda la specifica disciplina applicabile.

Già l’art. 10 comma 4 della L. 368/2001 escludeva espressamente il contratto a termine stipulato con i dirigenti dall’applicazione delle disposizioni contenute nella stessa legge.

Anche a seguito dei successivi interventi normativi operati da parte della Legge Fornero (L. 92/2012) e da ultimo, dal D.Lgs. 81/2015, la situazione non è mutata.

Oggi il contratto a termine dirigenziale continua ad avere una autonoma (scarna) disciplina ed a caratterizzassi per la diversità di tutele rispetto ai contratti stipulati con le altre categorie di lavoratori.

In primo luogo è previsto che il contratto non possa avere durata superiore a 5 anni (anziché i 36 mesi previsti dalle disposizioni di legge per la generalità dei contratti a termine), incluse le eventuali proroghe. Nell’ipotesi di stipulazione di un contratto per un periodo superiore ai 5 anni, il termine contrattuale si riduce automaticamente sino a quello massimo di legge, senza che sia inficiata la validità del contratto stesso.

Anche la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine previsto contrattualmente è disciplinata in modo peculiare.

Infatti, in tal caso non opera la norma che prevede la conversione del contratto a tempo indeterminato, poiché tale disposizione è esclusa per i dirigenti. Come ribadito in diverse occasioni anche dalla Corte di Cassazione, la particolare forza e prevalenza dell’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro con il dirigente fa sì che non possa essere imposta una trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la risoluzione del rapporto di lavoro, è previsto che il dirigente possa recedere dal rapporto trascorsi i primi 3 anni anche senza che ricorra una giusta causa (elemento invece fondamentale per la risoluzione di qualsiasi altro rapporto di lavoro a tempo determinato).

Vi è in ogni caso l’obbligo del dirigente di rispettare il termine di preavviso, stabilito dalle parti o, molto più frequentemente, dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Non è, al contrario, prevista una analoga facoltà di recesso anticipato da parte dell’azienda, la quale potrà recedere soltanto per giusta causa.

Infine, ultima tipicità del contratto a tempo determinato del dirigente è legata all’assenza di un diritto di precedenza rispetto alle assunzioni successive effettuate da parte del medesimo datore di lavoro: anche tale previsione si pone in linea con la prevalenza del personalissimo elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro con il dirigente.

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