Una volta c’era il contratto di formazione e lavoro, poi divenuto apprendistato, che garantiva ai neoassunti una formazione costante per l’apprendimento di una attività.
Oggi la forma più utilizzata per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è quella dello stage (o tirocinio).
Il tirocinio è uno strumento attraverso il quale conseguire una formazione o favorire l’orientamento e l’inserimento lavorativo. In ogni caso, non si tratta di un contratto di lavoro poiché ad esso non sono applicabili le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese.
La peculiarità del tirocinio è costituita dal fatto che lo stesso si basa su una convenzione tra l’ente promotore, il tirocinante e l’impresa ospitante con la quale l’impresa ospitante si impegna a far svolgere allo stagista una determinata attività, in un dato periodo, in linea con uno specifico progetto formativo.
Allo stagista vengono assegnati due tutor, di cui uno legato all’ente promotore, il quale provvede all stesura del progetto formativo ed alla verifica dell’attività formativa e l’altro interno all’azienda ospitante, il quale deve occuparsi di attuare il progetto formativo. I due tutor collaborano tra loro monitorando lo stato di avanzamento del progetto formativo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.
La durata dello stage è variabile da un massimo di 6 ad un massimo di 24 mesi, a seconda dello scopo per il quale il tirocinio è svolto e del soggetto coinvolto.
Per quanto riguarda in particolare i tirocini extracurricolari, con la Legge 92/2012 è stata demandata alle Regioni ed alle Province Autonome la predisposizione di apposite Linee guida per la definizione di standard minimi volti a garantire condizioni omogenee su tutto il territorio nazionale.
In base alle nuove disposizioni entrate in vigore il 25 maggio 2017, il tirocinante ha diritto ad un compenso che non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, fatta salva la possibilità delle Regioni di aumentare tale importo.
E’ inoltre prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000 fino ad un massimo di € 6.000 in caso di mancata corresponsione, in favore dello stagista, dell’indennità dovuta per l’attività svolta.
Le linee guida prevedono, infine, il diritto dello stagista di sospendere il tirocinio in caso di malattia, infortunio o maternità, senza che ciò incida sul periodo di tirocinio prestabilito.
In ogni caso, all’esito del tirocinio viene consegnata al tirocinante una certificazione che attesta il percorso svolto. Nel caso di tirocinio curriculare, lo studente consegue normalmente dei crediti formativi utili ai fini del completamento del percorso di studi; nel caso di tirocinio extracurriculare, l’attestazione potrà essere utile per un eventuale inserimento lavorativo.
Vediamo le specifiche nell’infografica
