Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 81/2017 attribuiscono ai lavoratori autonomi nuove tutele in caso di eventi quali gravidanza, infortunio o malattia.

Anzitutto è prevista in generale la conservazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell’ipotesi in cui, nel corso di esecuzione del contratto, sopraggiungano una gravidanza, una malattia o si verifichi un infortunio.

In questi casi la legge prevede la facoltà del lavoratore di richiedere la sospensione del contratto per un periodo massimo di 150 giorni per anno solare, ad esclusione del caso in cui venga meno l’interesse del committente alla prosecuzione del rapporto.

Per quanto riguarda in particolare le lavoratrici autonome in gravidanza, è stabilito il diritto di percepire l’indennità di maternità per 5 mesi, pur continuando a prestare attività lavorativa e quindi senza obbligo di astensione dal lavoro.

Al fine di agevolare le lavoratrici che intendono invece usufruire del periodo di congedo dal lavoro, la legge consente alle stesse di farsi sostituire da un proprio collega (un altro lavoratore autonomo) di fiducia o anche da un socio di studio, previo accordo con il committente. Inoltre, è possibile prevedere forme di compresenza tra la lavoratrice interessata ed il proprio sostituto, in modo da facilitare la prosecuzione dell’attività.

La normativa introdotta nel 2017 contiene ulteriori trattamenti di favore per i lavoratori autonomi anche per quanto riguarda l’obbligo dei versamenti previdenziali ed assicurativi inerenti i periodi di malattia o di infortunio.

In tali casi infatti, la norma stabilisce che se la malattia o l’infortunio impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa per più di 60 giorni – incidendo di conseguenza sulla capacità di produrre reddito – rimane sospeso il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio e fino ad un massimo di 2 anni.

Decorso tale periodo i contributi ed i premi relativi al periodo in questione dovranno essere versati in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

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