Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017, abrogando la normativa sul lavoro accessorio (i cd. voucher), ha introdotto due nuovi strumenti volti a regolamentare le prestazioni di lavoro occasionale.
Le norme disciplinano tutte quelle prestazioni che vengono svolte in modo saltuario e non continuativo.
Il D.L. introduce due tipologie di strumenti differenziati a seconda che l’utilizzatore della prestazione sia un soggetto privato o un soggetto che svolge una attività economica o comunque organizzata volta alla produzione di beni o alla erogazione di servizi (imprese, professionisti, pubblica amministrazione, associazioni).
I privati possono accedere al Libretto Famiglia, tramite il quale acquistare titoli di pagamento del valore di 10,00 euro netti ciascuno per retribuire servizi quali: assistenza a bambini, malati, anziani o insegnamento privato supplementare.
Le imprese, la pubblica amministrazione, i professionisti e le associazioni che intendano utilizzare prestazioni di lavoro occasionale, devono invece stipulare un vero e proprio contratto di lavoro, individuando anche il compenso pattuito, la cui misura tuttavia non può, per legge, essere inferiore all’importo di 9 euro/ora.
E’ comunque stabilita l’esclusione di alcune attività tra quelle che possono essere svolte con il contratto di prestazione di lavoro occasionale ed è esclusa la possibilità di utilizzare il contratto in questione da parte di un datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati. Inoltre, non è consentito lo svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale da parte di soggetti che abbiano già lavorato alle dipendenze dell’utilizzatore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui cessazione sia avvenuta nei 6 mesi precedenti.
Per poter instaurare un rapporto di prestazione occasionale, la legge prescrive sia all’utilizzatore, sia al prestatore di lavoro, l’obbligo di registrazione attraverso il portale INPS ed onera l’utilizzatore di alcuni obblighi di comunicazione volti a verificare l’effettività della prestazione.
In particolare, per quanto riguarda la prestazione resa in favore di un privato, è previsto in capo a quest’ultimo l’obbligo di comunicare all’INPS al temine della prestazione di lavoro e comunque entro il terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, gli elementi essenziali del rapporto (dati anagrafici del prestatore, oggetto e durata della prestazione, compenso).
Se, invece, la prestazione viene resa in favore di una azienda, la legge impone un obbligo di comunicazione preventiva, entro un’ora dall’inizio della prestazione.
Infine, il legislatore ha introdotto il limite di 5000 euro al compenso complessivamente percepito dal prestatore da qualsiasi utilizzatore o corrisposto dall’utilizzatore a qualsiasi prestatore di lavoro, per ciascun anno solare.
E’ previsto anche un limite al compenso percepito dal singolo prestatore o versato dal singolo utilizzatore che, in entrambi i casi, non può superare 2500 euro per ciascun anno solare.
L’obiettivo che le nuove norme mirano a raggiungere è quello di scongiurare il fenomeno del lavoro nero e la elusione della normativa sul lavoro subordinato. Tale fenomeno risulta tuttavia maggiormente diffuso nei rapporti tra lavoratori e imprese, piuttosto che con riferimento alle prestazioni rese in favore di soggetti privati, per i quali si sarebbe potuto prevedere, a parere di chi scrive, un sistema più incentivante, con minori adempimenti burocratici.
