Una sentenza non recentissima, ma che vale la pena di analizzare, afferma il principio molto importante della intangibilità del riposo festivo infrasettimanale.

La vicenda affrontata dalla sentenza n. 16592/2015 riguardava il caso di una lavoratrice, impiegata come commessa in un punto vendita di una nota marca di abbigliamento, che si era rifiutata di prestare attività lavorativa in un giorno festivo (nella fattispecie il 6 gennaio) cadente nel corso della settimana lavorativa.
Il datore di lavoro, di fronte al rifiuto opposto dalla dipendente, aveva adottato la sanzione disciplinare della multa, per avere la lavoratrice violato la disposizione aziendale con la quale le era stata comunicata l’apertura dell’esercizio commerciale nella giornata in questione ed in forza della quale le era stato richiesto di rendere la prestazione lavorativa anche in tale giornata.

Nel caso di specie, infatti, l’azienda riteneva che si dovesse applicare, in via analogica, la normativa in materia di lavoro festivo domenicale, la quale attribuisce al datore di lavoro il potere di imporre la prestazione lavorativa nella giornata di domenica, con applicazione delle relative maggiorazioni retributive, rinviando ad un momento successivo la giornata di riposo del lavoratore.

La Corte di Cassazione, aderendo ad un proprio precedente, ha affermato il diritto del lavoratore a godere del riposo nel giorno festivo infrasettimanale, escludendo che il datore di lavoro possa esigere lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente, pur se compensata con la maggiorazione sulla retribuzione giornaliera nella misura prevista dal contratto collettivo applicato.

I Giudici, adottando una decisione in linea con i precedenti della Corte, hanno osservato che la legge tuttora vigente in materia (L. n. 260/1949), attribuisce al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali, cui si contrappone una situazione di mera soggezione del datore di lavoro il quale non può, pertanto, pretendere l’esecuzione della prestazione lavorativa in tali giornate.

E’ interessante notare come in questa sentenza la Corte rilevi che, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria, neppure alla contrattazione collettiva è consentito derogare a tale diritto che rimane, pertanto, intangibile e nella piena disponibilità del solo lavoratore, unico soggetto legittimato, eventualmente, a rinunciarvi.