Nel contratto di lavoro autonomo è fondamentale prevedere le tempistiche e le modalità di pagamento.
Le nuove disposizioni sul lavoro autonomo (L. 81/2017) hanno introdotto una serie di misure volte proprio a tutelare il diritto al compenso dei lavoratori autonomi attraverso la previsione di termini specifici di pagamento e di conseguenti “sanzioni” legate al mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Si tratta di regole introdotte al fine di contrastare il diffuso fenomeno del ritardo nel pagamento dei compensi dei lavoratori autonomi da parte delle aziende committenti.
Anzitutto la legge oggi prevede il diritto del lavoratore autonomo a ricevere il compenso pattuito contrattualmente entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura o dalla richiesta di pagamento.
La legge considera inoltre abusiva la clausola contrattuale con la quale sia previsto un termine di pagamento più lungo, attribuendo in tal caso al lavoratore autonomo il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.
In caso di mancato pagamento nel termine massimo di 60 giorni sono previste delle conseguenze a carico del committente ed a favore del lavoratore autonomo.
La prima di tali conseguenze è che il committente è obbligato a corrispondere al lavoratore, a partire dal 61° giorno, gli interessi di mora sulle somme dovute, la cui misura è notevolmente superiore a quella degli interessi legali ed è determinata in base alla Legge n. 231/2002.
Tali interessi decorrono in via automatica, ossia indipendentemente dalla messa in mora del committente da parte del lavoratore autonomo.
In secondo luogo il committente è tenuto a rimborsare al lavoratore le spese da questi sostenute per il recupero del proprio credito.
Infine, il committente potrà andare incontro anche al risarcimento dell’ulteriore danno, qualora il lavoratore ne provi l’esistenza e l’entità.
Nell’ipotesi in cui, nonostante la diffida, il committente persista nel proprio inadempimento, il lavoratore potrà agire in giudizio sia mediante la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento, purché in presenza di documentazione comprovante il credito, sia attraverso il ricorso ad un procedimento ordinario, nel caso in cui il lavoratore intenda ottenere il risarcimento di ulteriori danni.
