Con la sentenza n. 26464/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato una vicenda abbastanza singolare, che ha permesso di approfondire il tema dei limiti alla autonomia decisionale del dirigente nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.
La questione aveva riguardato un dirigente di un hotel il quale, avendo accumulato diversi giorni di ferie non goduti nell’anno precedente a quello in corso, aveva deciso di usufruire di un periodo di ferie autonomamente determinato e senza previo accordo con la società.
L’azienda aveva contestato disciplinarmente tale decisione e licenziato il dipendente, adducendo che il periodo di ferie avrebbe dovuto essere concordato con l’azienda, così come previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, tanto più in quanto risultava a ridosso di alcuni adempimenti di competenza del dirigente.
Ebbene, in primo grado, il Tribunale aveva accolto la tesi del dirigente, secondo il quale trattandosi di ferie arretrate, maturate nell’anno precedente e non ancora godute nell’anno in corso, non doveva ritenersi applicabile la disposizione del contratto collettivo in questione, riferibile solo alle ferie maturate nel corso dell’anno.
Viceversa, la Corte d’Appello, in sede di impugnazione della sentenza, aveva deciso in senso opposto, ritenendo il licenziamento giustificato dalla mancata ottemperanza del dirigente alle previsioni del contratto collettivo applicato, il quale non conteneva alcuna differenziazione tra ferie arretrate e ferie maturate nel corso dell’anno lavorativo, limitandosi a stabilire che i periodi di ferie devono essere concordati con il datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, in ultimo, ha confermato l’argomentazione della Corte d’Appello, sostenendo che, sebbene si debba riconoscere, in linea di principio, il diritto del dirigente di organizzare il proprio lavoro e quindi anche di decidere autonomamente i tempi di lavoro e di riposo, ciò vale soltanto qualora non sussistano delle previsioni in senso contrario nel contratto collettivo o nel contratto individuale di lavoro, previsioni che potrebbero imporre delle limitazioni alla discrezionalità del dirigente (nell’ottica di una migliore organizzazione del lavoro).
Nel caso di specie, poiché il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, conteneva una specifica previsione relativa alle modalità di fruizione delle ferie, statuendo, senza operare alcuna distinzione, l’obbligo del dirigente di concordare i periodi di godimento delle ferie con la società, si doveva concludere che in assenza di accordo in tal senso, il licenziamento era da ritenersi giustificato.