Il contratto di lavoro subordinato costituisce ancora oggi la forma più diffusa di rapporto di lavoro, sebbene le tutele predisposte dall’ordinamento siano molto cambiate nel tempo.
Secondo quanto previsto dalla legge, il contratto deve contenere alcuni elementi essenziali.
Anzitutto, in un contratto di lavoro subordinato deve essere indicata la durata del rapporto di lavoro che può essere stabilito a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso il contratto si risolverà alla scadenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del datore di lavoro. Nel secondo caso invece il rapporto di lavoro potrà estinguersi solo per giusta causa o giustificato motivo.
Inoltre, il contratto deve indicare il luogo in cui il dipendente dovrà svolgere l’attività lavorativa.
La previsione di una sede specifica non esclude che il datore di lavoro possa disporre il trasferimento del dipendente presso altra sede; tuttavia, ciò potrà avvenire solo nel caso di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Altro elemento fondamentale che deve essere riportato nel contratto è l’inquadramento contrattuale in relazione alle mansioni assegnate, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda.
Occorre inoltre che all’atto della assunzione venga precisato l’orario di lavoro che il dipendente dovrà osservare, normalmente determinato su base settimanale.
Nel caso in cui venga prevista l’instaurazione di un rapporto di lavoro con orario part-time, nel contratto dovrà essere espressamente specificata la collocazione temporale della prestazione lavorativa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Il contratto dovrà riportare anche la retribuzione lorda pattuita che, a seconda dei casi, potrà essere definita a livello mensile o annuale. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro per il corrispondente livello di inquadramento.
Sovente, infine, è previsto il riconoscimento di un superminimo, ossia un importo mensile lordo quale elemento integrativo della retribuzione base. In tale ipotesi, è opportuno che l’importo riconosciuto a titolo di superminimo sia espressamente qualificato, a seconda degli accordi intercorsi, come assorbibile o non assorbibile. Nel primo caso gli aumenti contrattuali futuri verranno assorbiti dal superminimo fino a concorrenza dello stesso; nel secondo caso invece, gli aumenti contrattuali andranno a sommarsi alla retribuzione concordata, comprensiva anche dell’importo pattuito a titolo di superminimo.
Vediamo i punti essenziali nell’infografica.
