La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) entrata in vigore il 1.1.2016, ha esteso alcuni dei benefici già previsti in materia di tutela della genitorialità dalla precedente L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero).

In particolare, il comma 205 della Legge di Stabilità prevede la proroga sperimentale, anche per l’anno 2016, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo per il padre lavoratore, da utilizzare entrambi entro 5 mesi dalla nascita del figlio.

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore viene  aumentato da 1 a 2 giorni, da godersi anche in via non continuativa, mentre il congedo facoltativo di 2 giorni (anche continuativi) può essere utilizzato dal padre qualora la madre rinunci ad altrettanti giorni del proprio periodo di congedo obbligatorio.